No, le due posizioni non sono equiparabili.
La multiproprietà che dà diritto all'esenzione dal Contributo di Accesso è quella prevista dall'art. 69, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005) ossia un contratto con il quale una persona fisica acquisisce, a titolo oneroso, il diritto di godimento su uno o più alloggi per un determinato periodo di tempo.
Le società immobiliari sono costitute al fine di garantire una migliore gestione del patrimonio immobiliare, ma non attribuiscono ai soci alcun diritto di godimento sull'immobile, nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito, sicchè non si realizza alcuna delle condizioni previste dall'art. 69, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo.
Inoltre, poiché l'immobile appartiene alla società (che è anche l'unico soggetto passivo IMU), i soci non possono considerarsi proprietari indiretti, sicché non si realizza neanche la condizione di esclusione dal Contributo di Accesso prevista dall'art. 4, comma 1 lett. d) del regolamento comunale, cioè la presenza di proprietari o multiproprietari di immobili (persone fisiche) non residenti ed i componenti del loro nucleo familiare che pagano l'IMU nel Comune di Venezia.
Ne deriva che i soci di società immobiliari proprietarie di immobili nel Comune di Venezia, dovranno pagare il Contributo di Accesso, salvo l'ipotesi in cui rientrino in altre casistiche di esenzione.